1. All'articolo 43 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«La licenza può essere rifiutata ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi, in ragione della propria condotta o di altri concreti elementi, non dà sufficiente affidamento di non abusare delle armi»;
b) dopo il secondo comma sono aggiunti i seguenti:
«La licenza può essere rifiutata anche nel caso di sentenza adottata a norma dell'articolo 444 del codice di procedura penale.
Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al rilascio della licenza di trasporto e del nulla osta all'acquisto e alla detenzione di armi».